Amministrazione Trasparente » Informazioni ambientali

Informazioni ambientali

Sezione relativa alle informazioni ambientali, come indicato all'art. 40 del d.lgs. 33/2013


Art. 40
Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
 
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le
disposizioni di maggior tutela gia' previste dall'articolo 3-sexies
del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo
2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti
istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente
decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che
detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le
relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di
tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di
un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

 

Cosa si intende per informazioni ambientali?

E' qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma concernente l’ambiente. A titolo puramente esemplificativo si indicano quali informazioni ambientali tutte quelle riguardanti lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività o le misure che incidono o possono incidere negativamente su tali componenti ambientali; lo stato della salute e sicurezza umana, le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale, etc.


ATTI SCADUTI
Data di pubblicazione Data di aggiornamento Descrizione Obbligo Oggetto Note

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Tel/FAX: 0966.937077 / 937006

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